Siria, ultimo atto della demolizione del diritto internazionale

Fonte: https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-siria_ultimo_atto_della_demolizione_del_diritto_internazionale/82_23723/

L’attacco che l’associazione (a delinquere) USA/FR/GB ha sferrato nei confronti della Siria con il bombardamento della notte tra il 13 e 14 aprile 2018, non può che rinnovare il dubbio sulla effettiva esistenza di un diritto internazionale che regoli l’uso della forza bellica e se, ormai, la proibizione dell’utilizzo della forza per la risoluzione delle controversie internazionali abbia perso il suo valore di jus cogens, valore supremo essenziale e inderogabile.

Da anni siamo in presenza, infatti, di una continua, ed a nostro giudizio, del tutto illegittima, attenuazione dell’equiparazione tra guerra e crimine. L’introduzione di concetti come quello di ‘operazione di polizia internazionale’ di ‘guerra preventiva’ (unilaterale, anche in assenza di minacce dirette); di “intervento umanitario” tendono, anche teoricamente e non solo di fatto, a legittimare la guerra come strumento di tutela e affermazione dei diritti umani oppure come ‘guerra al terrorismo’ criminalizzando Stati sovrani, definendoli “Stati canaglia” accusati, nella maggior parte senza prove o con prove poi dimostratesi false, di supportare il terrorismo o di preparare l’uso di armi di distruzione di massa. Naturale conseguenza di questo inganno semantico è la crisi, se non la vera e propria distruzione, di tutto l’apparato di norme scritte o consuetudinarie che a partire dal patto Briand-Kellogg hanno tentato di limitare il diritto alla guerra e con esso gli organismi come il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Assad e come prima di lui, Gheddafi e Saddam, o chiunque gli Stati Uniti ed i suoi complici decidano di colpire, rappresenta, nella visione di Trump, May e Macron, un hostis generis humani nei confronti dei quali tutto è legittimo e non è quindi importante accertare se abbia o meno realmente fatto uso di armi chimiche o preoccuparsi di ottenere previamente una mandato dal Consiglio di sicurezza della ONU o sentirsi obbligati al rispetto del diritto internazionale. D’altra parte, salvo la Russia e l’Iran nessuno ha preso posizione su quella che è una palese violazione di ogni regola dello jus ad bellum, eppure il bombardamento della Siria rappresenta un vero e proprio atto di aggressione. Aggressione che la sentenza di Norimberga definiva il “crimine internazionale supremo”. Oltre a ciò il bombardamento rappresenta una palese violazione del trattato sulle armi chimiche che all’art. IX espressamente prevede, nel caso di dubbi sul rispetto dell’accordo, il ricorso al Consiglio Esecutivo 1 che può anche disporre delle ispezioni “su sfida” come disposto dal comma 6 del medesimo articolo: in loco di qualsiasi impianto o sito sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di ogni altro Stato Parte”.

La medesima convezione, poi, all’articolo XII disciplina espressamente i provvedimenti per risolvere una situazione ed assicurare l’osservanza, ivi comprese le sanzioni da adottare2, prevedendo nel caso di accertate violazioni ed in presenza di casi di particolare gravità il ricorso all’Assemblea Generale ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Nessun diritto quindi avevano gli Usa ed i suoi complici di intervenire militarmente ma solo di richiedere l’ispezione per l’accertamento della realtà dei fatti e di richiedere, l’intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Sia gli Usa che la Gran Bretagna che la Francia ed anche la Siria sono firmatari dell’accordo sulle armi chimiche e, quindi, come recita la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 all’art. 26 “Pacta sunt servanda Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede.”

Ma ormai ne l’ONU né il suo Consiglio di Sicurezza né tantomeno qualsivoglia altro sistema di risoluzione dei conflitti contenuto in convenzioni internazionali, hanno più un senso difronte a quella che, per citare Carl Schmitt è diventata una “guerra civile mondiale” in cui gli Stati Uniti si sono arrogati il diritto di decidere unilateralmente ciò che è giusto e legittimo ciò che non lo è.

Claudio Giangiacomo

  1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere chiarimenti da un altro Stato Parte su qualunque situazione che possa essere considerata ambigua o che possa far sorgere preoccupazioni riguardo alla eventuale inosservanza della Convenzione. In tal caso, è disposto quanto segue:

a. il Consiglio Esecutivo inoltrerà la richiesta di chiarimenti allo Stato Parte interessato tramite il Direttore Generale non oltre 24 ore dopo averla ricevuta;

b. lo Stato Parte richiesto fornirà i chiarimenti al Consiglio Esecutivo il prima possibile ma in ogni caso non oltre 10 giorni dopo aver ricevuto la relativa richiesta;

c. il Consiglio Esecutivo prenderà nota dei chiarimenti e li inoltrerà allo Stato Parte richiedente non oltre 24 ore dopo averli ricevuti;

d. se lo Stato Parte richiedente ritiene che i chiarimenti sono insufficienti, avrà diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di ottenere dallo Stato Parte richiesto ulteriori chiarimenti;

e. al fine di ottenere gli ulteriori chiarimenti richiesti secondo il capoverso d), il Consiglio Esecutivo può invitare il Direttore Generale a costituire un gruppo di esperti provenienti dal Segretariato Tecnico o, se un personale appropriato non è disponibile presso il Segretariato Tecnico, di altra provenienza per esaminare tutte le informazioni ed i dati disponibili pertinenti alla situazione che è causa della preoccupazione. Tale gruppo di esperti sottoporrà al Consiglio Esecutivo una relazione sui fatti investigati;

f. se lo Stato Parte richiedente considera che i chiarimenti ottenuti in base ai capoversi d. ed e. sono insoddisfacenti, avrà il diritto di richiedere una sessione speciale del Consiglio Esecutivo alla quale gli Stati Parte coinvolti che non sono membri del Consiglio Esecutivo avranno diritto di partecipare. In tale sessione speciale, il Consiglio Esecutivo prenderà in considerazione la questione e potrà raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.

  1. Ciascuno Stato Parte avrà anche il diritto di chiedere al Consiglio Esecutivo di chiarire qualunque situazione che è stata considerata ambigua o che ha fatto sorgere preoccupazioni circa un’eventuale inosservanza della presente Convenzione. Il Consiglio Esecutivo risponderà fornendo tutta l’assistenza appropriata.
  2. Il Consiglio Esecutivo informerà gli Stati Parte circa qualsiasi richiesta di chiarimento fornita nel presente Articolo.
  3. Se i dubbi o la preoccupazione di uno Stato Parte circa un’eventuale non conformità non sono stati risolti entro 60 giorni dopo la presentazione della domanda di chiarimenti al Consiglio Esecutivo, o se tale Stato Parte ritiene che i suoi dubbi giustificano un’immediata considerazione del problema, fermo restando il suo diritto di richiedere un’ispezione su sfida, esso può richiedere una sessione speciale della Conferenza in conformità con l’Articolo VIII, paragrafo 12 c.. In tale sessione speciale la Conferenza esaminerà la situazione e potrà raccomandare qualsiasi provvedimento che ritiene appropriato per risolvere la situazione.

Procedure per le ispezioni su sfida

  1. Ciascuno Stato Parte ha il diritto di chiedere un’ispezione su sfida in loco di qualsiasi impianto o sito sul territorio o in ogni altro luogo sotto la giurisdizione o il controllo di ogni altro Stato Parte, unicamente al fine di chiarire e di risolvere ogni questione relativa ad un’eventuale inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione, e che questa ispezione sia condotta ovunque, senza indugio, da una squadra ispettiva designata dal Direttore Generale ed in conformità con l’Annesso sulle Verifiche.
  2. Ciascun Stato Parte ha l’obbligo di limitare la richiesta d’ispezione all’ambito della presente Convenzione e di fornire nella richiesta d’ispezione tutte le informazioni appropriate in base alle quali sorta una preoccupazione riguardo ad una eventuale inosservanza della presente Convenzione, come specificato nell’Annesso sulle Verifiche. Ciascuno Stato Parte si asterrà da richieste d’ispezione senza fondamento, curando di evitare gli abusi. L’ispezione su sfida sarà effettuata unicamente allo scopo di determinare i fatti relativi all’eventuale inosservanza.
  3. Al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, ciascun Stato Parte consentirà al Segretariato Tecnico di condurre ispezioni su sfida in loco secondo il paragrafo 8.
  4. A seguito di una richiesta di ispezione su sfida di un impianto o di un sito, ed in conformità con le procedure disposte nell’Annesso sulle verifiche, lo Stato Parte ispezionato avrà:

a. il diritto e l’obbligo di fare ogni ragionevole sforzo per dimostrare la sua osservanza della presente Convenzione, ed a tal fine, mettere in grado la squadra ispettiva di adempiere al suo mandato;

b. l’obbligo di fornire l’accesso all’interno del sito richiesto unicamente allo scopo di determinare i fatti pertinenti alla preoccupazione circa l’eventuale inosservanza;

c. il diritto di adottare provvedimenti per proteggere gli impianti sensibili ed impedire la divulgazione di informazioni e di dati riservati, non connessi alla presente Convenzione.

  1. Per quanto riguarda gli osservatori, è disposto quanto segue:

a. lo Stato Parte richiedente può, con riserva dell’accordo dello Stato Parte ispezionato, inviare un rappresentante il quale può essere un cittadino sia dello Stato Parte richiedente o di uno Stato Parte terzo, per osservare la conduzione dell’ispezione su sfida;

b. lo Stato Parte ispezionato in tal caso concederà l’accesso all’osservatore in conformità con l’Annesso sulle Verifiche;

c. lo Stato Parte ispezionato, di regola, dovrà accettare l’osservatore proposto; qualora lo Stato Parte ispezionato manifestasse un rifiuto, tale fatto dovrà essere segnalato nel rapporto finale.

  1. Lo Stato Parte richiedente presenterà una richiesta d’ispezione per un’ispezione su sfida in loco al Consiglio Esecutivo, e contestualmente al Direttore Generale per immediata trattazione.
  2. Il Direttore Generale si accerterà immediatamente che la richiesta d’ispezione è conforme ai criteri specificati alla Parte X, paragrafo 4 dell’Annesso sulle Verifiche e, se necessario, fornirà assistenza allo Stato Parte richiedente per compilare in maniera adeguata la richiesta d’ispezione. Quando la richiesta d’ispezione soddisfa i criteri stabiliti, possono aver inizio i preparativi per l’ispezione su sfida.
  3. Il Direttore Generale trasmetterà la richiesta d’ispezione allo Stato Parte ispezionando non meno di 12 ore prima dell’arrivo previsto della squadra ispettiva al punto di entrata.
  4. Dopo aver ricevuto la richiesta d’ispezione, il Consiglio Esecutivo prenderà conoscenza dei provvedimenti del Direttore Generale relativi alla richiesta e manterrà il caso sotto esame per l’intera durata della procedura d’ispezione. Le sue deliberazioni tuttavia non ritarderanno il processo d’ispezione.
  5. Il Consiglio Esecutivo, non oltre 12 ore dopo aver ricevuto la richiesta d’ispezione, può decidere a maggioranza di tre quarti di tutti i suoi membri di opporsi allo svolgimento dell’ispezione su sfida qualora consideri che la richiesta d’ispezione sia frivola, abusiva o che esuli chiaramente dall’ambito della Convenzione come prescritto al paragrafo 8. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato non hanno voce in capitolo in questa decisione. Se il Consiglio Esecutivo decide contro l’ispezione su sfida, i preparativi saranno interrotti, nessuna ulteriore azione connessa alla richiesta d’ispezione sarà intrapresa e gli Stati Parte interessati saranno informati in merito.
  6. Il Direttore Generale emetterà un mandato d’ispezione per la conduzione dell’ispezione su sfida. Il mandato ispettivo consiste nella richiesta d’ispezione di cui ai paragrafi (8) e (9) tradotta in termini operativi, e dovrà essere conforme alla richiesta d’ispezione.
  7. L’ispezione su sfida sarà condotta in conformità con la Parte X, oppure, in caso di uso asserito secondo la Parte XI dell’Annesso sulle verifiche. La squadra ispettiva sarà guidata dal principio di condurre l’ispezione su sfida con la minore intrusione possibile, compatibilmente con l’adempimento effettivo e tempestivo della propria missione.
  8. Lo Stato Parte ispezionato assisterà la squadra ispettiva durante tutta l’ispezione su sfida ed agevolerà il suo compito. Se lo Stato Parte ispezionato propone, secondo la Parte X, Sezione C dell’Annesso sulle Verifiche, procedure per dimostrare l’osservanza della Convenzione, alternative ad un accesso completo e globale, esso dovrà fare ogni ragionevole sforzo, attraverso consultazioni con la squadra ispettiva, per raggiungere un accordo sulle modalità per determinare i fatti, al fine di dimostrare la propria osservanza.
  9. Il rapporto finale dovrà riportare le risultanze fattuali delle investigazioni nonché una valutazione da parte della squadra ispettiva del grado e della natura dell’accesso e della cooperazione concessi per una soddisfacente attuazione dell’ispezione su sfida. Il Direttore Generale trasmetterà prontamente il rapporto finale della squadra ispettiva allo Stato Parte richiedente, al Consiglio esecutivo ed a tutti gli altri Stati Parte. Il Direttore Generale inoltre trasmetterà prontamente al Consiglio Esecutivo le valutazioni dello Stato Parte richiedente e dello Stato Parte ispezionato, nonché le opinioni degli altri Stati Parte che potranno essere inoltrate al Direttore Generale a tal fine, e successivamente le farà avere a tutti gli Stati Parte.
  10. Il Consiglio Esecutivo, in conformità con i propri poteri e funzioni, esaminerà il rapporto finale della squadra ispettiva non appena gli sarà stato presentato e prenderà in esame ogni eventuale preoccupazione riguardo al fatto che:

a. si sia effettivamente verificata una inosservanza;

b. la richiesta rientrava nell’ambito della presente Convenzione;

c. vi siano stati abusi del diritto di chiedere un’ispezione su sfida.

  1. Qualora il Consiglio Esecutivo addivenga alla conclusione, nell’ambito dei propri poteri e funzioni, che ulteriori provvedimenti potrebbero essere necessari riguardo al Paragrafo 22, esso adotterà tutte le misure appropriate per risanare la situazione e garantire l’osservanza della presente Convenzione, comprese raccomandazioni specifiche alla Conferenza. In caso di abusi, il Consiglio Esecutivo esaminerà se lo Stato Parte richiedente debba farsi carico di eventuali oneri economici derivanti dall’ispezione su sfida.
  2. Lo Stato Parte richiedente e lo Stato Parte ispezionato avranno il diritto di partecipare al processo di esame. Il Consiglio Esecutivo porterà a conoscenza degli Stati Parte e della successiva sessione della Conferenza i risultati dell’esame.
  3. Se il Consiglio Esecutivo ha effettuato specifiche raccomandazioni alla Conferenza, la Conferenza prenderà provvedimenti in conformità con l’Articolo XII.

 

  1. 2 La Conferenza adotterà le necessarie misure stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4 per assicurare l’osservanza della presente Convenzione e risolvere e portare rimedio ad ogni situazione che contravvenga con le disposizioni della presente Convenzione. Nel considerare i provvedimenti da adottare in conformità con il presente paragrafo, la Conferenza terrà conto di tutte le informazioni e raccomandazioni sui problemi presentati dal Consiglio Esecutivo.
  1. Nei casi in cui uno Stato Parte sia stato richiesto dal Consiglio Esecutivo di adottare provvedimenti per risolvere una situazione che presenta problemi per quanto riguarda l’osservanza della Convenzione, e qualora lo Stato Parte manchi di eseguire la richiesta entro il termine specificato, la Conferenza potrà, tra l’altro, dietro raccomandazione del Consiglio Esecutivo, limitare o sospendere i diritti ed i privilegi dello Stato Parte in base alla presente Convenzione fino a quando non avrà intrapreso le azioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi in base alla presente Convenzione.
  2. Qualora gravi danni all’oggetto ed allo scopo della presente Convenzione derivino da attività proibite in base alla presente Convenzione, in particolare dall’Articolo I, la Conferenza potrà raccomandare misure collettive agli Stati Parte in conformità con il diritto internazionale.
  3. La Conferenza sottoporrà, in casi di particolare gravità, la questione, comprese le informazioni e le conclusioni pertinenti, all’attenzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. “